Lorella P. Lucas
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IL RIGETTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Da ieri si fa un grande dibattere sulla pronuncia della Corte Costituzionale.
Vorrei intanto segnalare che il comunicato di ieri non è il testo con le motivazioni della pronuncia, e che non si tratta di sentenza di legittimità.
Nel comunicato appare chiaramente che la CORTE ha RIGETTATO le domande poste e dunque non è entrata nel merito e non ha pronunciato alcun giudizio.
Vediamo di capire cos'è un RIGETTO e i vari diti di rigetto.

Le sentenze di rigetto, dalle scarne indicazioni normative si deduce che il mancato accoglimento della questione non ha effetti erga omnes, ma inter partes, o meglio produce conseguenze giuridiche vincolanti il solo giudice a quo, il quale, non potendo impugnare la decisione della Corte, non può ovviamente riproporre, nello stesso processo ed in quella stessa fase del giudizio, l’identica questione già respinta dalla Corte. Se lo facesse, la Corte la respingerebbe con una pronuncia di inammissibilità. (cit. Altalex)

Nelle sentenze interpretative di rigetto, la Corte dichiara la non fondatezza della questione in quanto dalla disposizione impugnata si deduca un’interpretazione normativa diversa da quella desunta dal giudice a quo, e comunque un’interpretazione che la Corte ritiene conforme alla Costituzione, e che è indicata nella motivazione della stessa sentenza (ed alla quale in genere fa rinvio il dispositivo; cfr. Corte cost. 11/1965). Talora la Corte tende a rafforzare le proprie pronunce interpretative di rigetto, utilizzando l’interpretazione prevalente nella giurisprudenza (c.d. diritto vivente), e correggendo in tal senso l’interpretazione divergente fornita dal giudice a quo (c.d. sentenze correttive; cfr. Corte cost. 202/1985).
Altre volte, non sussistendo ancora un’interpretazione giurisprudenziale diffusa, la Corte elabora un’interpretazione mediante la quale appare possibile adeguare il dettato legislativo alla volontà della Costituzione (c.d. sentenze adeguatrici; cfr. Corte cost. 44/1978). Oppure, quando appare necessaria una modifica della disciplina legislativa per riportare la legge a Costituzione, la Corte può includere nelle sue sentenze di rigetto, anche in quelle interpretative, un monito rivolto al legislatore, invitandolo ad intervenire (c.d. sentenze monitorie; cfr. Corte cost. 431/1987), talora indicandogli anche i criteri da seguire (c.d. sentenze decalogo; cfr. Corte cost. 225/1977), talvolta rilevando che la pronuncia di rigetto è condizionata alla transitorietà della disciplina in vigore (c.d. sentenze di legittimità provvisoria; cfr. Corte cost. 67/1974).
Non è raro, poi, che le sentenze interpretative di rigetto costituiscano una prima forma di pronuncia della Corte costituzionale; qualora l’interpretazione giurisprudenziale si mantenga distante da quella considerata dalla Corte come conforme a Costituzione, oppure quando il legislatore, anche ripetutamente sollecitato, non intervenga, la Corte può ribaltare la tipologia di sentenza, ed adottare una sentenza di accoglimento, anche interpretativa (c.d. tecnica della doppia pronuncia; cfr. Corte cost. 42 e 44/1961 e poi 93/1965). (cit. Altalex)

Per valutare di che tipo sia il RIGETTO della Corte dovremo aspettare il deposito della sentenza vera e propria e delle motivazioni in essa espresse.
Ma già da ora possiamo dire che il giudizio di legittimità non è stato emesso e che pertanto potranno in futuro essere presentate richieste di esamina di legittimità in via incidentale, purchè naturalmente non siano poste nello stesso modo e con medesime argomentazioni.
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